{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-46_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43005&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "debee8befeee04d145528ac477e5b6e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "030e85a005b0299f1bd26ebe540af38f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.\n\n3.2.\nOccorre inoltre rilevare che, come esposto, __________ IS 1 chiede - nel petitum - l’accoglimento dell’istanza con la contestuale apertura di un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia indicare per quali ipotesi di reato. Dalla lettura del gravame appare che egli voglia promuovere l’accusa nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui agli art. 152, 153, 326ter CP e art. 3 lit. b LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). Si evidenzia al proposito che l’istante, oltre a non indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato per corroborare la sua tesi accusatoria, non si confronta sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Anche per questi motivi il gravame deve essere dichiarato irricevibile, non rispettando il primo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1). Ne consegue che, non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n3.3.\nVa infine evidenziato che le ipotesi di reato di cui agli art. 326ter CP e 3 lit. b LCSl sostenute dall’istante in questa sede non sono state oggetto dell’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico. Di conseguenza questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Si osserva in ogni caso che la contravvenzione di cui all’art. 326ter CP e l’ipotesi di reato di cui all’art. 3 lit. b LCSl in relazione all’art. 23 LCSl, perseguibile a querela, appaiono prescritti.\n4. Alla luce di quanto esposto l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile senza esame del merito.\nVista la particolarità del caso si prescinde dalla percezione di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è irricevibile.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\n-\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}