{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-46_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43005&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "debee8befeee04d145528ac477e5b6e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "030e85a005b0299f1bd26ebe540af38f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.\n\n\n2. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).\nSe il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).\n3. 3.1.\nGiova innanzitutto evidenziare come dalla documentazione agli atti appare che la parte lesa avente diritto di costituirsi parte civile in questo procedimento non è l’istante, bensì sua figlia __________ __________, la quale ha affermato con scritto 14.12.2000 di aver “(…) affidato (alla __________ __________) il lavaggio di un coprimaterasso nuovo, e che lo stesso, all’atto del suo impiego è risultato ristretto di circa 20 cm. per lato” (doc. A allegato alla denuncia penale 19/22.7.2002), e che ha personalmente avviato la procedura civile nei confronti di questa lavanderia presso la giudicatura di pace del Circolo di __________ il 29.5.2001, procedura sfociata nella sentenza 21.2.2002 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello, che indica come ricorrente __________ __________ (cfr. doc. B - doc. G allegati alla denuncia penale 19/22.7.2002).\n__________ __________ IS 1, e non sua figlia __________, figura invece quale denunciante nell’esposto 19/22.7.2002 e conseguentemente come istante in questa sede. In denuncia l'istante ha indicato l’ipotesi di truffa. Per questo reato il bene giuridico protetto è il patrimonio individuale del leso (o di chi si pretende tale). Per questa specifica ipotesi __________ __________ IS 1 non può essere ritenuto leso individualmente non avendo neppure sostenuto che il patrimonio danneggiato con l’asserita truffa fosse il suo.\nSenza che sia necessario un più approfondito esame degli art. 152 CP, e, soprattutto, 153 CP va rilevato che dette norme tendono apparentemente a proteggere interessi collettivi; in queste ipotesi vanno considerati danneggiati - e quindi legittimati a costituirsi parte civile e proporre istanze come quella in oggetto - coloro che sono “effettivamente lesi nei loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (…)” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP).\nNon diversamente va trattato l’art. 326ter CP che regola le contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali, ipotesi di reato - questa - segnalata al procuratore pubblico da parte del Caposezione del registro fondiario e di commercio nell’unico atto istruttorio compiuto (cfr. AI 3, scritto 26.7.2002) e che non ha fatto oggetto della benché minima verifica da parte dell’inquirente il quale non ha acquisito gli estratti RC relativi alla società che fa capo a __________, non ha proceduto ad audizione alcuna e ciò nonostante quanto evidenziato in sede di denuncia. Troppo facilmente il magistrato d’accusa ha ritenuto che “un minimo di verifiche a RC” prima della causa civile avrebbe permesso di determinare “(…) la corretta ragione sociale”; in effetti, l’indagine a Registro di commercio non permette tale verifica che non appare agevole in particolare per chi non è avvezzo a tali ricerche. Nonostante queste evidenze, come segnalato, nel caso fa difetto un danno diretto e personalmente patito dall’istante. In effetti unicamente __________ __________, ossia la persona che ha, se del caso, subito l’illecito, in quanto attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico, potrebbe essere riconosciuta la veste di parte lesa e quindi la facoltà di presentare l’istanza in esame. Ne discende che il presente gravame, difettando la legittimazione dell’istante, è irricevibile.\n"}