{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-46_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43005&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "debee8befeee04d145528ac477e5b6e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "030e85a005b0299f1bd26ebe540af38f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.46\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nIvano Ranzanici, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 19/22.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa, false indicazioni su attività commerciali e false comunicazioni alle autorità del registro di commercio; |\nrichiamate le osservazioni 17/18.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. __________\nb. Senza sostanzialmente acquisire informazioni preliminari, se non ottenere un parere giuridico da parte del responsabile della Sezione del registro fondiario e di commercio (cfr. AI 3), il 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenendo che “(…) l’ipotesi di reato di truffa (…) non è suffragata da nessun elemento probatorio concreto”, che “non sussistono gravi e concreti indizi neppure con riferimento all’ipotesi di reato di cui agli art. 152 e 153 CPS”, e che “(…) se è vero che la __________ __________ di __________ non era in quanto tale iscritta a registro di commercio, è altrettanto vero che lo era però la ditta __________ __________, società amministrata dal denunciato e che ha quale scopo sociale proprio quello di gestire lavanderie a secco, tra le quali “__________”, come peraltro ammesso dallo stesso denunciante” ed ancora che “(…) per l’art. 48 ORC è iscrivibile a RC la cd. “insegna” o designazione speciale del locale adibito a commercio (…)” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1 e 2). Per il magistrato d’accusa “con un minimo di verifiche a RC (preferibilmente prima di iniziare cause giudiziarie) sarebbe stato possibile determinare la corretta ragione sociale iscritta a RC” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede l’accoglimento dell’istanza e che venga avviato un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 5).\nL’istante evidenzia innanzitutto che “(…) il nome “__________” non compare a registro di commercio, come allegato erroneamente nel decreto 28 gennaio 2003, neppure nella descrizione dello scopo sociale della ditta __________ __________”, che “l’assenza di tale iscrizione viola in maniera piuttosto evidente i dettami dell’art. 47 ORC che obbligano una ditta a utilizzare il nome iscritto a registro di commercio nelle sue comunicazioni (…)” e che “la documentazione prodotta dimostra in questo senso che né lo scontrino di cassa, né le informazioni fornite dalla signora __________ (sedicente impiegata della “__________”) come anche le insegne presenti allo sportello e all’esterno della lavanderia riconducono alla società amministrata dal signor __________ PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3). __________ IS 1 aggiunge ancora che “oltre gli artt. 152 e 153 CPS (…) la fattispecie descritta con denuncia 17 luglio 2002 configura perfettamente anche il reato descritto all’art. 326ter CPS (…)”, sostenendo che nel caso in esame sarebbe inoltre adempiuta anche la violazione di cui all’art. 3 lit. b LCSl (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). L'istante rileva infine che il procuratore pubblico non lo ha sentito e non ha verbalizzato sua figlia __________, il denunciato e __________ __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito."}