Circa l’ipotesi di reato di truffa ha esposto che “(…) fa difetto l’elemento dell’astuzia, dal momento che non sembra essere stato il denunciato a convincere in modo ingannevole il denunciante a consegnargli gli assegni poi incassati, denunciante che neppure si è preoccupato in tutti questi anni di accertarsi dell’avvenuto versamento del denaro come da sue istruzioni, avviso di accredito che gli sarebbe dovuto essere comunicato dalla __________ stessa, come comunicato il 6 novembre 1995 dalla __________ al denunciante” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2).