{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-44_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43010&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d04398aa5c1de3302d123405da612f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:26", "Checksum": "1f40105f5d933c72677304fe6e3be9e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico\n\n3.1.\nL’ipotesi di reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).\nL’istante al proposito ritiene che “(…), l’astuzia non risiede nel fatto di aver convinto il denunciante a consegnare tre assegni, ma nell’organizzazione che è stata posta in essere per riuscire ad appropriarsi del denaro dei clienti” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).\nIl mandato di gestione patrimoniale concluso il 5.11.1995 è stato sottoscritto da __________ IS 1 e da un consulente della __________, la cui firma non coincide con quella del denunciato, mediante il quale l’istante ha, tra l’altro, incaricato questa società di gestire, a titolo fiduciario, il suo patrimonio (segnatamente mediante un deposito unico di __________. 200'000'000.00), sotto il controllo della __________ (cfr. doc. B, copia mandato di gestione p. 3 e 4 allegata alla denuncia penale 21/22.1.2003). Come esposto, il denunciato con scritto 22.3.1996 - dal quale emerge inoltre che questi avrebbe avuto un colloquio con il consulente d’investimento dell’istante, __________ - e con scritto 17.4.1996, ha comunicato all’istante che le obbligazioni di cassa sarebbero nel frattempo state incassate, invitandolo contestualmente a confermare se il capitale doveva essere effettivamente trasferito alla __________ e, in caso affermativo, di trasmettergli il numero del mandato di gestione per poter intraprendere i passi necessari (cfr. doc. F, copie scritti 17.4.1996 e 22.3.1996 allegate alla denuncia penale 21/22.1.2003). Né dal contenuto di queste lettere, né dalla documentazione agli atti, si ravvisa un comportamento astuto da parte del denunciato, non risultando dagli stessi che egli abbia ordito un tessuto di menzogne o messo in atto particolari manovre fraudolente o artifici per incassare gli assegni dell’istante. Giova inoltre rilevare che l’istante, il quale mediante la sottoscrizione del contratto 5.11.1995 ha incaricato la __________ di gestire, a titolo fiduciario, l’importo non irrisorio di complessivi __________. 200'000.000.00, poteva e doveva verificare lo stato economico di questa società, così come della __________, assumendo le debite informazioni presso le competenti autorità, ritenuto che entrambe sono menzionate nel suindicato contratto e apparentemente dovevano occuparsi della gestione del suo patrimonio. L’istante, oltre a ciò, poteva e doveva assumere informazioni sulla persona dell’avv. __________ PI 1 - il quale non risulta, allo stato attuale, essere iscritto al registro degli avvocati dell’Ordine degli avvocati __________ -, segnatamente sincerarsi del suo ruolo effettivo in seno a queste società, e non confidare semplicemente sull’apparenza, ritenendolo quale “promotore dell’operazione finanziaria” e considerandola quale “persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). L’istante, prima di sottoscrivere il contratto con la __________ e prima di consegnare gli assegni all’avv. __________ PI 1 avrebbe quindi dovuto assumere le debite informazioni, ciò che non era impossibile ed era ragionevolmente esigibile, potendo egli inoltre contare sull’esperienza del suo consulente finanziario italiano.\nSi evidenzia infine che, come da lui stesso ammesso, egli dal 19.4.1996 fino al 2002 “non si è più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in mani di esperti del settore” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.2). Per il che, l’istante non ha evidentemente ottemperato alle misure fondamentali di prudenza, e anche per questo motivo nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte del denunciato.\n"}