{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-44_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43010&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d04398aa5c1de3302d123405da612f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:26", "Checksum": "1f40105f5d933c72677304fe6e3be9e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico\n\n1.2.\nGiusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).\n2. Con il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa”, l’istante - nel petitum - postula, tra l’altro, il suo accoglimento, omettendo tuttavia di precisare per quale/i ipotesi di reato e di indicare contro quale/i persona/e, come previsto dall’art. 188 CPP. Dalla prima pagina del gravame emerge in ogni modo che egli chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per le ipotesi di reato di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita.\nCiononostante il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante oltre a non evidenziare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, fornisce una versione dei fatti imprecisa e generica. Ciò non è sufficiente per promuovere l'accusa.\n3. A prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.\n"}