{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-44_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43010&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d04398aa5c1de3302d123405da612f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:26", "Checksum": "1f40105f5d933c72677304fe6e3be9e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.44\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico\n\n\nCirca l’ipotesi di reato di truffa ha esposto che “(…) fa difetto l’elemento dell’astuzia, dal momento che non sembra essere stato il denunciato a convincere in modo ingannevole il denunciante a consegnargli gli assegni poi incassati, denunciante che neppure si è preoccupato in tutti questi anni di accertarsi dell’avvenuto versamento del denaro come da sue istruzioni, avviso di accredito che gli sarebbe dovuto essere comunicato dalla __________ stessa, come comunicato il 6 novembre 1995 dalla __________ al denunciante” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Ha pure indicato che “a fronte delle lacunose e non sostanziate affermazioni del denunciante, sembra almeno più probabile che i beni di quest’ultimo siano svaniti nell’ambito di un esito fallimentare delle società alle quali avrebbe affidato in gestione la somma di cui sopra” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, l’annullamento del decreto impugnato e la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).\nL’istante, dopo aver ripreso letteralmente i fatti esposti in sede di denuncia ed indicato succintamente i principi giurisprudenziali posti ad un’istanza di promozione dell’accusa, assevera che “(…) esistono seri indizi riconducibili ad una truffa, subordinatamente ad un’appropriazione indebita eseguita dall’avv. PI 1, e/o dai suoi complici, ovvero gli amministratori delle società poi liquidate” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Evidenzia altresì di aver esclusivamente avuto dei contatti con il denunciato, il quale si sarebbe presentato “(…) come il promotore dell’operazione finanziaria, che però (come spesso accade) veniva perfezionata tramite alcune società finanziarie (in cui lo stesso legale aveva interessi)” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Sostiene poi che “non è pertanto assolutamente strano che” egli “(…) abbia consegnato degli assegni al signor PI 1 per l’incasso, in quanto per il denunciante il presunto legale era la persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Rileva inoltre di non avere alcuna prova attestante il fatto che il suo denaro sia stato effettivamente versato dal denunciato sulla relazione bancaria indicata dalla società, ma che la documentazione in suo possesso comproverebbe che il denunciato non ha effettuato questo versamento (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). A suo giudizio, “il fatto che le società siano state poste in liquidazione e radiate senza restituire gli averi depositati dai clienti a titolo fiduciario (quindi esclusi dalla massa fallimentare) e senza neppure che ricevessero comunicazione della liquidazione, il fatto che si è utilizzato carta intestata di una società di __________ inesistente, il fatto che, da informazioni assunte (…)” egli “non è stato l’unico cliente ad essere stato vittima di queste operazioni, lascia supporre e pone evidentemente dei seri indizi dell’esistenza di un reato di natura penale” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Ritiene infine che il magistrato inquirente “(…) prima di decidere il non luogo a procedere, avrebbe perlomeno dovuto interrogare il presunto avv. PI 1 e gli amministratori della società”, ribadendo parimenti che “(…) tutte le trattative e le operazioni sono state eseguite a __________” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, laddove necessario, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}