, al proposito, R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 3) e che potrebbe costituire abuso di diritto; che in effetti vi è abuso di diritto quando un determinato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che l'istituto stesso non si propone di tutelare (cfr. decisione TF 2A.557/2002 del 3.6.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 57 n. 1 ss.); che, visto l’esito del gravame, la questione può nondimeno restare irrisolta; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3.