che al pubblico dibattimento presso la Pretura penale, in sede di arringa l’allora patrocinatore di IS 1 ha rilevato come “(…) pur trattandosi di un reato patrimoniale non esista più una vittima e mette in evidenza il fatto che il decreto di accusa omette di identificare e quantificare l’oggetto del reato; osserva infine che l’accusato era amministratore unico e comproprietario e che quindi la merce da lui sottratta gli era stata affidata, motivo per il quale egli non può essere autore di furto ma al massimo di appropriazione indebita. Questa imputazione non è prevista dal decreto di accusa;