{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-421_2006-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88263&nX40_KEY=4711253&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68378f0d9c2d16ce73318ced9b2ce801"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:26:36", "Checksum": "d725565da3eacdfce2f8ddc8d2731055", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.\n\n\nche nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – l’esistenza dell’asserito danno e di un nesso di causalità con il procedimento penale promosso nei suoi confronti;\nche invero avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno la dichiarazione fiscale e/o il contratto di lavoro (in merito all’asserita remunerazione percepita prima dell’apertura del procedimento penale);\nche non dimostra nemmeno di essere stato “di fatto e di diritto estromesso” dalla __________ SA (istanza 30/31.12.2003, p. 2), che è d’altronde stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura del distretto di __________ con decreto 3.5.1999 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino);\nche non potrebbe quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla gli sarebbe dovuto a questo titolo;\nche anche con riguardo all’ulteriore indennità di CHF 12'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale l’istante non dimostra, in maniera sufficiente, che l’asserita “(…) grave lesione della personalità” (istanza 30/31.12.2003, p. 5) dipende – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento penale;\nche in effetti – benché dai certificati medici prodotti agli atti l’inizio dell’affezione depressiva sembrerebbe coincidere con la detenzione preventiva (cfr. certificato medico 30.1.2003 dott. med. __________. __________, doc. L) – questi ha espressamente ammesso che “già prima dell’arresto non stavo bene e pochi giorni prima ero andato dal mio medico personale, dr. __________ __________, __________, al quale avevo raccontato che non ce la facevo più dal punto di vista emotivo. È lui che poi mi ha messo in contatto con il dr. __________, __________ __________, __________. Da allora dopo la malattia sono entrato in invalidità” (verbale di interrogatorio 16.12.2002, AI 35);\nche va infine rilevato che l’istante, a fronte dell’elevata indennità complessivamente rivendicata, ha ammesso di avere da tempo grossi problemi finanziari, iniziati già verso la fine del 1995 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.8.1997, AI 22), per cui ci si potrebbe chiedere se il fine dell’istanza non fosse quello di un arricchimento, ciò che sarebbe contrario allo scopo dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 3) e che potrebbe costituire abuso di diritto;\nche in effetti vi è abuso di diritto quando un determinato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che l'istituto stesso non si propone di tutelare (cfr. decisione TF 2A.557/2002 del 3.6.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 57 n. 1 ss.);\nche, visto l’esito del gravame, la questione può nondimeno restare irrisolta;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl vicepresidente Il segretario"}