{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-421_2006-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88263&nX40_KEY=4921980&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68378f0d9c2d16ce73318ced9b2ce801"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:00", "Checksum": "e6ff1cd18d6c8b3d5ebbb31be4ec76c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.\n\n\nche con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 507'707.90, di cui CHF 4'115.90 per spese di patrocinio, CHF 490'392.-- per danni materiali e CHF 13'200.-- per torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);\nche l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;\nche per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. __________);\nche lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;\nche in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);\nche il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);\nche nel presente caso la sentenza 28.4.2003 del presidente della Pretura penale scagiona pienamente IS 1 dall’imputazione di ripetuto furto di cui al decreto di accusa 6.2.2003 (DA __________);\nche nondimeno questi ha espressamente e ripetutamente ammesso di avere sottratto dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla fine del __________ e sino al suo arresto – i generi alimentari necessari a coprire l’intero fabbisogno mensile della sua famiglia (tranne carne e verdura), sigarette (almeno 7/8 stecche al mese) e alcuni alcolici per un ammontare globale imprecisato, dichiarandosi inoltre “(…) disposto a risarcire i danni che ho causato nella misura in cui mi sarà possibile” (verbale di interrogatorio 25.11.1996, AI 13);\nche è pertanto indubbio che IS 1 – all’epoca amministratore unico della __________ SA (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino) – ha gravemente violato i suoi obblighi scaturenti dal diritto civile, perlomeno nei confronti di __________ __________ – allora direttrice ed azionista della __________ SA – e nei confronti dei creditori della medesima società;\nche del resto è proprio in seguito a questo comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) – che __________ __________ ha sporto denuncia penale per titolo di ripetuto furto nei confronti di ignoti, ciò che ha poi condotto all’arresto del qui istante (cfr., al proposito, decisione TF 1P.435/2004 del 21.12.2004, in cui viene rifiutata ogni indennità ad un accusato prosciolto che ha riconosciuto di dovere risarcire ai denuncianti una determinata somma in seguito a sue inadempienze contrattuali);\nche alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.12.2003 deve pertanto essere integralmente respinta;\nche in ogni caso va rilevato che l’importo rivendicato a titolo di indennità non appare, nel suo insieme, neppure sufficientemente provato;"}