{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-421_2006-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88263&nX40_KEY=4921980&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68378f0d9c2d16ce73318ced9b2ce801"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:00", "Checksum": "e6ff1cd18d6c8b3d5ebbb31be4ec76c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2003.421\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nRaffaele Guffi, vicepresidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 30/31.12.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.4.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 29.1.2004 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 14.10.1996 __________ __________ (nata __________), allora direttrice della __________ SA di __________ – società, ora fallita (cfr. estratto registro di commercio del Cantone Ticino), che gestiva e amministrava i negozi __________ -__________ di __________, __________ e __________ nonché il negozio __________ __________ di __________ – ha sporto denuncia penale contro ignoti in relazione a ripetuti furti (senza scasso) di denaro e merce a danno dei citati negozi (cfr. AI 1, verbale di interrogatorio 14.10.1996);\nche in data 14.11.1996, alle ore 22.45, IS 1 – all’epoca amministratore unico della __________ SA – è stato fermato all’interno del negozio __________ -__________ di __________ mentre stava sottraendo della merce ed è quindi stato arrestato (cfr. rapporto di arresto 15.11.1996, AI 1);\nche in data 15.11.1996 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto (AI 2);\nche l’arresto è stato confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.1996, AI 4);\nche l’istante, nel corso dei vari interrogatori di polizia, ha ammesso di avere ripetutamente sottratto dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla fine del __________ e sino al momento del suo arresto – generi alimentari di vario genere, sigarette e alcolici per un ammontare complessivo imprecisato (cfr. AI 22, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.8.1997);\nche in data 25.11.1996, interrogato in sede di Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato che era sua abitudine prelevare la merce in assenza dei dipendenti “(…) per non farmi vedere; non farmi vedere che non la pagavo”, ribadendo inoltre di avere “(…) iniziato a sottrarre regolarmente merce a partire dalla fine del __________ ma di non sapere quanto ho in effetti sottratto” (AI 13, verbale di interrogatorio 25.11.1996, p. 2 e 4);\nche il medesimo giorno è quindi stato scarcerato (AI 14);\nche, interrogato nuovamente in data 16.12.2002 su sua espressa richiesta, ha tra l’altro confermato che la merce sottratta “(…) copriva il fabbisogno mensile mio e della mia famiglia (con tre figli), tranne per la carne, la verdura e il vino; alimenti per i quali mi rifornivo altrove” (AI 35, verbale di interrogatorio 16.12.2002, p. 3);\nche con decreto 6.2.2003 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – a cui l’incarto era nel frattempo stato trasmesso – ha posto l’istante in stato di accusa davanti alla Pretura penale e ha proposto la sua condanna alla pena di quaranta giorni di detenzione sospesa condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuto furto “per avere, ripetutamente, durante il periodo fine __________/__________, a __________, __________ e __________, a scopo di indebito profitto e in danno alla __________ SA (attualmente in liquidazione), società gerente i negozi __________ __________ di __________, __________ nonché __________ __________, __________, di cui IS 1 era azionista unitamente a __________ __________, sottratto, presso i medesimi negozi, a cui aveva accesso tramite chiavi in suo possesso, per suo consumo personale e per quello della sua famiglia, generi alimentari (e meglio l’intero fabbisogno familiare, tranne carne e verdura), sigarette (almeno 7/8 stecche al mese) e alcolici, per un ammontare globale imprecisato” (DA __________);\nche con scritto 10/11.2.2003 IS 1 ha interposto tempestiva opposizione al predetto decreto d’accusa;\nche al pubblico dibattimento presso la Pretura penale, in sede di arringa l’allora patrocinatore di IS 1 ha rilevato come “(…) pur trattandosi di un reato patrimoniale non esista più una vittima e mette in evidenza il fatto che il decreto di accusa omette di identificare e quantificare l’oggetto del reato; osserva infine che l’accusato era amministratore unico e comproprietario e che quindi la merce da lui sottratta gli era stata affidata, motivo per il quale egli non può essere autore di furto ma al massimo di appropriazione indebita. Questa imputazione non è prevista dal decreto di accusa; chiede di conseguenza il proscioglimento dell’accusato” (verbale del dibattimento 28.4.2003, p. 2);\nche in effetti il presidente della Pretura penale non ha prospettato all’accusato – prima della discussione ed in applicazione dei combinati art. 273 e 250 cpv. 1 CPP – una differente imputazione;\nche con decisione 28.4.2003 IS 1 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di ripetuto furto di cui al decreto di accusa (sentenza 28.4.2003, inc. __________);"}