permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110). 2. 2.1. Il reato di cui all'art. 181 CP - secondo cui è punito per coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto - presuppone, tra l'altro, che il danno sia grave, ossia atto ad imporre alla vittima decisioni che normalmente non avrebbe adottato (decisione TF 6S.343/2003 del 16.1.2004; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 25 ss. ad art. 181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8.