b. Con decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “(…) non è assolutamente documentato che la denunciata abbia usato minaccia o violenza nei confronti del denunciante, né tantomeno che lo abbia indotto a tollerare un atto contro la sua volontà, limitandosi a precisare quali erano le loro eventuali intenzioni su quanto poteva succedere nel caso in cui avesse voluto mantenere la procedura esecutiva” e che “inoltre nella sua deposizione, il denunciante non ha contestato il credito verso la __________, dichiarando di essere peraltro intenzionato ad onorarlo” (decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).