{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-3_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45886&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c015509a2d711d56dabb8c276637fea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. coazione."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:29", "Checksum": "dfb3f0089abd2840f5de7fb080641cc4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.3\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. coazione.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 9.12.2002 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 28.6/1.7.2002 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di coazione; |\nrichiamate le osservazioni 7/8.1.2003 del magistrato inquirente e 14/16.1.2003 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 28.6/1.7.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti dei responsabili di PI 1 per titolo di coazione in relazione allo scritto 20.4.2002, che lo invitava a pagare la fattura di CHF 275.90 (oltre interessi e spese) di __________ – inerente un abbonamento di dodici mesi concluso al momento dell’acquisto di un telefono mobile – o a ritirare l’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti il 9.4.2002; detto scritto lo informava inoltre che “(…) in assenza di una Sua reazione entro tale scadenza (15.5.2002), comunicheremo i dati relativi alla Sua persona (per esempio: misure relative al procedimento legale) alla ditta __________, che registra i dati per potere dare ai suoi partner contrattuali (per esempio imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo) informazioni utili a giudicare quanto Lei sia degno di credito e anche in merito alla Sua solvibilità” (scritto 20.4.2002, allegato alla denuncia penale 28.6/1.7.2002, AI 3).\nb. Con decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “(…) non è assolutamente documentato che la denunciata abbia usato minaccia o violenza nei confronti del denunciante, né tantomeno che lo abbia indotto a tollerare un atto contro la sua volontà, limitandosi a precisare quali erano le loro eventuali intenzioni su quanto poteva succedere nel caso in cui avesse voluto mantenere la procedura esecutiva” e che “inoltre nella sua deposizione, il denunciante non ha contestato il credito verso la __________, dichiarando di essere peraltro intenzionato ad onorarlo” (decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di annullare il decreto impugnato e, in via principale, di “ordinare l’apertura di un’istruttoria formale per il reato di coazione nei confronti dei responsabili (come risultano da RC) della ditta PI 1, rispettivamente dei firmatari dello scritto 20 aprile 2002” e, in via subordinata, di “ordinare al procuratore pubblico di proseguire le informazioni preliminari allo scopo di identificare i responsabili dello scritto, interrogarli e decidere poi il seguito da dare al procedimento, con eventuale nuova decisione” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 4), affermando al proposito – riassunta la denuncia penale – che lo scritto in questione sarebbe “(…) una minaccia volta ad ottenere da me un comportamento positivo, contrario alla mia volontà”, che “non si tratta semplicemente di una comunicazione sulle intenzioni qualora avessi mantenuto l’opposizione”, che “la trasmissione dei dati cui si fa riferimento non ha alcun rapporto con l’eventuale procedura d’incasso, è un vero e proprio mezzo (indebito e scorretto) di pressione per ottenere il pagamento della fattura contestata” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 2), che “(…) la volontà espressa di indirizzarsi a tutti i miei possibili partners contrattuali (imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo – cfr. scritto 20.04.2002) (…)” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 3) renderebbe serio il danno e che il mezzo utilizzato da detta società in rapporto al fine conseguito non sarebbe lecito.\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}