il magistrato inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale. Tassa di giustizia e spese - ridotte in seguito al parziale accoglimento del gravame - sono poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta. § Il decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.