Come esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa, subordinatamente la completazione delle informazioni preliminari anche con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 254 CP; il gravame appare nondimeno irricevibile al proposito, ritenuto che IS 1 - invece di confrontarsi con la conclusione, pur succinta, del magistrato inquirente, secondo cui "(…) nulla è per contro emerso in relazione all'ipotesi di soppressioni di documento" (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1) - si limita ad osservare che "il decreto impugnato dovrà essere annullato anche in relazione alla totale mancanza di motivazione inerente il secondo titolo di reato esposto in denuncia, (…)" e che "infatti al