{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-39_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42872&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c0d2ccefdf4b6cc592159810e779dac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:43", "Checksum": "0e43161d80f251b03765bb3cb35ac73a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.39\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 25 ottobre 2004\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 2.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento; |\nrichiamate le osservazioni 13/14.2.2003 del magistrato inquirente e 5/6.3.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 2.8.2002 IS 1 - attiva nel settore del trasporto internazionale di merci - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - già dipendente di detta società, che l'ha licenziata per i fatti di cui al procedimento penale, quale \"acquisitrice di traffico internazionale in esclusiva per la IS 1 \" (doc. 1, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI 1; cfr. anche verbale di interrogatorio PP 28.1.2003 di __________ PI 1, p. 1, AI 16) - per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento in relazione al mancato riversamento di due importi di complessivi fr. 2'800.-- rimessile il 22.6.2001 ed il 19.9.2001 da __________, __________, a copertura di due fatture emesse da IS 1 ed al fatto che \"(…) nell'ambito della vertenza che ha visto coinvolte la IS 1 e la __________ alla denunciata venne consegnata dell'importante documentazione contabile ad amministrativa che la stessa, al fine di occultare le prove dell'appropriazione indebita e per danneggiare volutamente la ex datrice di lavoro, ha sottratto e/o distrutto\" (denuncia penale 2.8.2002, p. 3, AI 1).\nb. Con decisione 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che nulla era emerso in merito all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 254 CP, che \"in relazione all'importo di frs. 400.-- si può senz'altro ammettere che la denunciata l'abbia ricevuto. Asserisce di averlo consegnato alla IS 1, la quale contesta questa versione. Sembra tuttavia appurato che la contabilità della IS 1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro come quella contestata non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa carenza devono essere sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion per cui nulla può essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista penale\" e che \"per quanto attiene all'importo di frs. 2'400.--, invece, la ricevuta agli atti attesta di una consegna di denaro nella mani di __________ PI 1; non risulta tuttavia firmata da quest'ultima, ciò che conferisce credibilità alla sua versione ed inficia le dichiarazioni - solo scritte - della __________ \" (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di documento e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, affermando al proposito - riassunta la fattispecie di cui alla denuncia penale - che la conclusione di cui al decreto impugnato, in contraddizione con la documentazione agli atti e con la deposizione del suo direttore __________ __________, non sarebbe suffragata da alcun riscontro istruttorio; a torto il magistrato inquirente non avrebbe inoltre proceduto agli interrogatori dell'allora suo contabile, __________ __________, rispettivamente dell'allora direttore di __________, __________ __________, e non si sarebbe confrontato con il reato di soppressioni di documento.\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}