che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese; che a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF 1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede; che interessi di mora non sono pretesi; che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;