che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese; che a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF 1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede;