che parimenti vanno stralciate le prestazioni dipendenti dal procedimento successivamente aperto per violazione alle norme sulla circolazione stradale, ritenuto che l’istante è stato prosciolto dall’imputazione di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione e che in ogni caso – qualora gli oneri fossero pretesi quali danni materiali – tra i due procedimenti non sussiste alcun nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004); che nemmeno la prestazione di data 9.12.2002 “Ricezione e apertura incarto” va ammessa, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;