{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-390_2005-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67628&nX40_KEY=4921994&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b7182717db49d6825e5cfeb75200ac09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:30", "Checksum": "ca6af3edfebdfa806fb3e5735591e5a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);\nche questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 17.4.2003 della Pretura penale e nella presente decisione;\nche l’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;\nche nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;\nche va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese;\nche a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF 1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede;\nche interessi di mora non sono pretesi;\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;\nche il procedimento penale ha preso avvio a seguito della denuncia/querela 25.10.2002 sporta da PI 2 – ex convivente dell’istante – in collaborazione con il Servizio sociale dell’Ospedale Regionale di __________ dopo che il figlio __________ __________ era stato ricoverato presso il reparto di pediatria per presunti maltrattamenti fisici (cfr. AI 1 e allegati);\nche nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 17.4.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'482.50.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\n- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;\n- Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente Il segretario"}