{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-390_2005-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67628&nX40_KEY=4921994&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b7182717db49d6825e5cfeb75200ac09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:30", "Checksum": "ca6af3edfebdfa806fb3e5735591e5a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);\nche la tariffa oraria applicata (24 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora) non è conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;\nche il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare inoltre oggettivamente sproporzionato, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante, all’esame degli atti ed alla preparazione del dibattimento;\nche del resto la fattispecie ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;\nche le prestazioni inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’avv. __________ __________ – patrocinatore dell’istante nell’ambito di una parallela procedura civile contro la Commissione tutoria regionale n. __________ – non appaiono sufficientemente motivate e la loro necessità ed utilità per il procedimento penale non emerge nemmeno dagli atti;\nche parimenti vanno stralciate le prestazioni dipendenti dal procedimento successivamente aperto per violazione alle norme sulla circolazione stradale, ritenuto che l’istante è stato prosciolto dall’imputazione di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione e che in ogni caso – qualora gli oneri fossero pretesi quali danni materiali – tra i due procedimenti non sussiste alcun nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);\nche nemmeno la prestazione di data 9.12.2002 “Ricezione e apertura incarto” va ammessa, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;\nche conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 10 ore e 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 1'182.50, di cui 30 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti (compresa l’“istanza notifica nuove prove alla Pretura penale” di data 7.4.2003, ritenuto inoltre che il numero complessivo degli scritti inviati al cliente appare eccessivo in considerazione della fattispecie), 30 minuti inerenti l’“istanza gratuito patrocinio” di data 4.2.2003, 90 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il cliente, 180 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al dibattimento (contrariamente a quanto sembra sostenere l’istante, esso è stato accusato unicamente di violazione del dovere d’assistenza o educazione) e 195 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 17.4.2003;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 190.--, di cui CHF 40.-- per la formazione ed archiviazione dell’incarto, CHF 5.-- inerenti le spese telefoniche, CHF 65.-- inerenti gli scritti (compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 80.-- inerenti le fotocopie (l’importo esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie), stralciate in particolare – come in precedenza – quelle inerenti i colloqui e la corrispondenza con l’avv. __________ __________ e quelle inerenti la procedura per violazione alle norme sulla circolazione stradale;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche domanda al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo che “(…) le indagini hanno avuto importanti ripercussioni sulla vita dell’istante, in particolare per quanto riguarda le relazioni con sua figlia, __________ __________ nonché con i figli avuti dalla precedente convivente, __________ __________ e __________ __________” (istanza 21/24.11.2003, p. 4);\nche l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi alla situazione familiare sono la conseguenza diretta del procedimento penale;"}