che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003; che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 e IS 2 va rifuso l’importo complessivo di CHF 15'291.90 (CHF 7'645.95 ciascuno) oltre interessi, di cui CHF 14'291.90 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta.