che il procedimento penale – benché si sia protratto per cinque anni – ha mantenuto, almeno verso l’esterno, un profilo riservato e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3); che in definitiva non hanno provato di avere subito una grave lesione della loro personalità; che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di __________ e dalla presente decisione;