, al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004), producendo perlomeno le relative dichiarazioni fiscali e/o i relativi contratti di lavoro, la documentazione inerente il pensionamento anticipato di IS 2 (cfr. documenti relativi alla rendita AI, di cui lo stesso istante è certamente in possesso), la documentazione inerente la mancata nomina di IS 1 ed eventualmente delle dichiarazioni scritte dei citati testimoni e/o documenti analoghi; che, stante quanto sopra, gli istanti non possono quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv.