N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]; che del resto, appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la revisione del CPP ha allungato il termine per la presentazione dell’istanza fino ad un anno (N. SALVIONI, op. cit.