che nella procedura retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio – che peraltro non dispensa la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto in sua facoltà (DTF 120 V 357) – trova un’applicazione limitata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, p. 6); che l’onere della prova incombe infatti agli istanti, che devono sostanziare le domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3); che in concreto essi si sono limitati a produrre le richieste di acconto 12.5.1999 dell’avv. __________ __________ e le successive ricevute di pagamento (doc.