{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-383_2006-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88539&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98d21506fddca618f7c0f3d729a8d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:59", "Checksum": "4d114c8f28cca3cb20e16ff69f16a315", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche l’assunzione di queste prove non può tuttavia essere accolta, in quanto gli istanti – ai quali spetta l’onere della prova – non possono limitarsi a richiedere l’allestimento di una perizia, l’audizione di testimoni ed il richiamo di incarti come avviene in una causa civile ordinaria senza apportare ulteriori precisazioni, ma devono fondare le loro richieste su fatti precisi e documentare le loro pretese [decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV 93, 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.; N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];\nche del resto, appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la revisione del CPP ha allungato il termine per la presentazione dell’istanza fino ad un anno (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320 CPP, p. 508)\nche essi avrebbero invero potuto e dovuto provare il preteso pregiudizio e l’esistenza di un nesso di causalità con il procedimento penale promosso nei loro confronti (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004), producendo perlomeno le relative dichiarazioni fiscali e/o i relativi contratti di lavoro, la documentazione inerente il pensionamento anticipato di IS 2 (cfr. documenti relativi alla rendita AI, di cui lo stesso istante è certamente in possesso), la documentazione inerente la mancata nomina di IS 1 ed eventualmente delle dichiarazioni scritte dei citati testimoni e/o documenti analoghi;\nche, stante quanto sopra, gli istanti non possono quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla è loro dovuto a questo titolo;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche al proposito gli istanti postulano la rifusione di CHF 10'000.-- ciascuno, sottolineando in particolare che durante il procedimento penale, durato cinque anni, “(…) hanno subito gravi conseguenze morali, professionali ed economiche: la sfiducia dei loro superiori, i sarcasmi dei loro colleghi di lavoro e dei loro conoscenti, (…) il pensionamento anticipato e (…) la mancata promozione” (istanza 17/18.11.2003, p. 3);\nche non dimostrano tuttavia, come incombeva loro, che gli asseriti pregiudizi in ambito professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;\nche, già lo si è detto, il semplice rinvio all’interrogatorio di testimoni ed il generico richiamo di incarti non è ammesso;\nche le lettere di ringraziamenti inviate loro dal Consigliere federale on. __________ __________, provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio alla loro reputazione, tanto è vero che vengono entrambi definiti come “(…) un collaboratore del DDPS competente e coscienzioso che ha sempre assolto i propri compiti con professionalità” (doc. D e E);\nche non hanno inoltre prodotto alcun certificato o documento attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, limitandosi, una volta ancora, a richiedere l’audizione come testimoni dei rispettivi medici dott. __________ __________ e dott. __________ __________;\nche, come sopra esposto, tale richiesta – in assenza di ulteriori precisazioni – non può tuttavia essere accolta (DTF 113 IV 93);\nche il procedimento penale – benché si sia protratto per cinque anni – ha mantenuto, almeno verso l’esterno, un profilo riservato e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);\nche in definitiva non hanno provato di avere subito una grave lesione della loro personalità;"}