{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-383_2006-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88539&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98d21506fddca618f7c0f3d729a8d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:59", "Checksum": "4d114c8f28cca3cb20e16ff69f16a315", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 52 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 13'000.--, di cui 2 ore inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, stralciati quelli di data 17.8.2001 e 4.9.2001, che non figurano agli atti), 2 ore e 30 minuti inerenti le conferenze telefoniche (in media 5 minuti/telefonata), 3 ore inerenti la trasferta e l’esame degli atti presso il Tribunale penale cantonale di data 11.4.2002 (stralciata invece la seconda trasferta del 22.11.2002, non essendo sufficientemente motivata in relazione alla fattispecie), 8 ore inerenti i vari colloqui con gli istanti, 45 minuti inerenti la conferenza con “addetto Polizia fuoco” di data 22.5.2002, 45 minuti inerenti l’accesso agli “Uffici Divisione Ambiente e Foresta” di data 27.6.2002, 45 minuti inerenti la conferenza “con addetti Patriziato di __________” di data 3.7.2002, 4 ore inerenti la trasferta al __________ __________, il sopralluogo alla __________ __________ __________ e la prova brillamento di data 2.12.2002 (stralciata invece la prima trasferta di data 11.11.2002, che alla luce di questo nuovo sopralluogo, non appare sufficientemente motivata), 1 ora inerente la conferenza con l’ex comandante dei Civici pompieri di __________ __________ (che in tale veste aveva partecipato allo spegnimento dell’incendio divampato il __________) e la stesura della sua dichiarazione autenticata di data 6.12.2002, 12 ore inerenti i vari esami dell’incarto e la preparazione del dibattimento (anche unitamente agli istanti), 16 ore e 30 minuti inerenti le trasferte ed il dibattimento presso la Corte delle assise correzionali di __________ durante i giorni di lunedì 9.12.2002 (dalle ore 9.30 alle ore 17.45) e di martedì 10.12.2002 (dalle ore 9.30 alle ore 16.05), ed infine 45 minuti inerenti la stesura del progetto di lettera (e della relativa traduzione) per il Consigliere federale on. __________ __________;\nche a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 633.30, ridotte in particolare a CHF 10.50 quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6), a CHF 232.-- quelle inerenti le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km ogni trasferta Bellinzona/Lugano/Bellinzona (cfr. “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia), stralciate invece – come sopra indicato – le trasferte di data 11.11.2002 e 22.11.2002] ed a CHF 74.80 quelle inerenti gli scritti (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto), stralciate infine quelle di data 2/3.1.2001 (“steso progetto di lettera”, “steso traduzione lettera”), in quanto non meglio specificate;\nche l’IVA non è infine pretesa, gli istanti postulando unicamente il risarcimento degli oneri e delle spese di cui alla nota professionale 23.9.2003;\nche agli istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 14'291.90 (CHF 7'145.95 ciascuno), di cui CHF 658.60 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e CHF 13'633.30 per le prestazioni dell’avv. PA 1;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 17.11.2003 della presente istanza;\nche – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che \"tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione\" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al \"danno patrimoniale, materiale\" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche al proposito IS 2 afferma di avere contratto una depressione che lo ha costretto al pensionamento anticipato, mentre IS 1 sostiene di non essere stato nominato malgrado i suoi meriti, circostanze queste che hanno provocato un danno materiale che “(…) dovrà essere calcolato da una perizia e che viene provvisoriamente calcolato in CHF 20'000.-- ciascuno con la riserva di aumentarlo e diminuirlo a seconda delle risultanze di detta perizia” (istanza 17/18.11.2003, p. 5);\nche in merito al pensionamento anticipato ed alla mancata nomina, gli istanti chiedono invece l’audizione come testimoni del Col __________ __________, del Col __________ __________, del Col __________ __________ e dell’Aiutante SM __________ __________;\nche a dimostrazione dell’asserito pregiudizio richiamano inoltre, in modo del tutto generico, dalla Piazza d’armi del __________ __________ gli incarti completi relativi alla loro attività presso l’arsenale e dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) l’incarto relativo alla rendita AI concessa ad IS 2;"}