{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-383_2006-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88539&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98d21506fddca618f7c0f3d729a8d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:59", "Checksum": "4d114c8f28cca3cb20e16ff69f16a315", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche gli istanti postulano anzitutto la rifusione degli acconti versati al loro primo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi CHF 4'300.-- (CHF 2'150.-- ciascuno);\nche nella procedura retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio – che peraltro non dispensa la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto in sua facoltà (DTF 120 V 357) – trova un’applicazione limitata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, p. 6);\nche l’onere della prova incombe infatti agli istanti, che devono sostanziare le domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);\nche in concreto essi si sono limitati a produrre le richieste di acconto 12.5.1999 dell’avv. __________ __________ e le successive ricevute di pagamento (doc. A e B), omettendo perfino di fornire concrete indicazioni sulle operazioni svolte dal patrocinatore;\nche nondimeno, come da prassi di questa Camera, anche in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse per quanto ricostruibili dall’incarto (decisione CRP __________ del 24.2.2006);\nche, esaminati gli atti, il patrocinio dell’avv. __________ __________ si è sostanzialmente limitato alla stesura dell’istanza di complemento di inchiesta di data 14.9.1998 (AI 40) e dell’opposizione 15.5.1999 ai decreti di accusa, a cui vanno aggiunti gli inevitabili colloqui con gli istanti e l’inevitabile studio degli atti;\nche viene pertanto ammesso un onorario pari a 2 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora (come da prassi all’epoca del mandato), per complessivi CHF 587.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con gli istanti, 60 minuti inerenti l’esame degli atti, 30 minuti inerenti l’istanza di complemento di inchiesta di data 14.9.1998 e 10 minuti inerenti la stesura dell’opposizione 15.5.1999 ai decreti di accusa;\nche le spese vengono invece riconosciute in CHF 30.-- (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto), mentre l’IVA ammonta a CHF 41.60 (calcolata per ¾ al tasso del 6.5%, per ¼ al tasso del 7.5%);\nche gli istanti postulano in seguito la rifusione degli onorari (ridotti) e delle spese di cui alla nota professionale 23.9.2003 del loro successivo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, per complessivi CHF 25'936.-- [di cui CHF 25'000.-- a titolo di onorari e CHF 936.-- per spese (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 5)];\nche l’avvicendamento di legale in corso di procedura era giustificato dal fatto che l’avv. __________ __________ ha nel frattempo cessato la sua attività (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 4), per cui nel caso concreto vanno risarcite anche quelle spese che sono inevitabilmente sorte da tale avvicendamento (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);\nche la tariffa applicata dall’avv. PA 1, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 5), appare conforme ai principi suesposti;\nche il dispendio orario che ne deriva (pari a 100 ore a CHF 250.--/ora) – pur riconoscendo le difficoltà di fatto dipendenti dalla necessità di smontare la perizia giudiziaria sulle cause dell’incendio allestita dall’ing. __________ __________, problematiche che imponevano approfondimenti con esperti del ramo (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 4) – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente sproporzionato alla vicenda;\nche determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);\nche inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che essi vadano applicati al patrocinio in questione;"}