{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-383_2006-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88539&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98d21506fddca618f7c0f3d729a8d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:59", "Checksum": "4d114c8f28cca3cb20e16ff69f16a315", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2006 60.2003.383\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 17/18.11.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 IS 2 PA 1 |\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 24/26.11.2003 del procuratore pubblico Marco Villa, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, osservando nondimeno che la nota professionale dell’avv. PA 1 appare eccessiva, che il danno materiale non è provato e che il torto morale deve essere sensibilmente ridotto;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreti 26.4.1999 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e IS 2 e ha proposto la loro condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile Dipartimento del territorio, Sezione forestale, dell’importo di CHF 274'010.-- ed al pagamento delle relative tasse di giustizia e spese, siccome ritenuti colpevoli di incendio colposo “per avere, per negligenza, malgrado da diverso tempo fosse in atto il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto nonché la sospensione di esercizi militari, quali il lancio di granate, agendo congiuntamente (…), fatto brillare con due separate esplosioni quattro inesplosi (lanciamine riduttore Niko), tanto da cagionare un principio di incendio che poi sviluppatosi, date le condizioni atmosferiche oltremodo favorevoli, ha assunto enormi proporzioni, causando dei danni preventivamente stimati in almeno fr. 2'840'256.--”, fatti avvenuti a __________, __________ __________ __________, il __________ (DAC __________, __________);\nche con scritto 11.5.1999 IS 1 e IS 2 hanno interposto formale opposizione ai predetti decreti di accusa;\nche con decisione 10.12.2002 la Corte delle assise correzionali di __________ ha assolto entrambi i coaccusati dall’imputazione (inc. __________);\nche con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 e IS 2, che protestano le ripetibili, chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 90'236.-- (CHF 45'118.-- ciascuno) oltre interessi, di cui CHF 30'236.-- per spese di patrocinio, CHF 40'000.-- per danni materiali e CHF 20'000.-- per torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;"}