Spetta inoltre al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in relazione alle problematiche sollevate nelle loro osservazioni. Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.