non cresciute in giudicato fra cui vanno annoverati anche gli atti d’accusa (…)”, ritenendo “(…) semmai ammissibile l’esame anonimizzato delle decisioni di merito cresciute in giudicato ritenuto che meno si comprende l’interesse per eventuali decisioni di abbandono o di non luogo a procedere nel contesto della ricerca postulata” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1). 4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108)