{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-378_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43055&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea7a12fa296a5832125c2308e690c820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:09", "Checksum": "a15a365017f2b6b2e432377f3afc81ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378\nRegesto:\nistanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.\n\n\n4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.\n5. Nel caso in esame si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, oltre che di pubblico interesse, trattandosi di una ricerca per scopi statistici e scientifici.\n6. Per motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.\nL’accesso alle informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate dalle autorità coinvolte.\nSpetta inoltre al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in relazione alle problematiche sollevate nelle loro osservazioni.\nNella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.\nInfine, va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.\n7. L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi\nfr. 70.-- (settanta), sono a carico di IS 1, __________.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}