{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-378_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43055&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea7a12fa296a5832125c2308e690c820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:09", "Checksum": "a15a365017f2b6b2e432377f3afc81ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2003.378\nRegesto:\nistanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 12/14.11.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 , |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere l’accesso agli incarti relativi ai casi di violenza sessuale ai fini di ricerca; |\npremesso che il gravame è stato ulteriormente completato dall’associazione istante con gli scritti 24/26.11.2003, 7/10.5.2004 e 31.8/1.9.2004;\nrichiamate le osservazioni 17/25.5.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 19/21.5.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) e 25/26.5.2004 del Ministero pubblico, di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. L’istante è un’associazione costituitasi l’8.5.2002, i cui scopi sono di informare e sensibilizzare sul problema della violenza sessuale contro la donna, offrire un sostegno morale e psicologico alle donne che hanno subito una violenza sessuale e assisterle nei loro contatti con le autorità, sviluppare attività di autoaiuto, denunciare le aggressioni sessuali contro le donne, promuovere cambiamenti legali e sociali favorevoli alla protezione della donna e collaborare con il delegato per i problemi delle vittime, i servizi sociali, la polizia e la magistratura (cfr. statuti dell’8.5.2002 allegati all’istanza 12/14.11.2003).\n2. Con istanza 12/14.11.2003 l’associazione espone dapprima di aver elaborato “con il sostegno della Commissione consultiva del Consiglio di Stato per la condizione femminile e del Delegato all’aiuto delle vittime, (…) il progetto di una ricerca sui casi di violenza sessuale sulle donne che sono stati denunciati al Ministero pubblico del Cantone Ticino in questi ultimi anni” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Indica poi che “obiettivo della ricerca è quello di rilevare, al minimo nei cinque anni precedenti (…) i dati personali delle vittime e degli autori, rispettivamente, prescindendo dai dati anagrafici, le loro caratteristiche personali (…) il numero delle denunce (…) il seguito dato dal Ministero pubblico alle denunce (…)” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Rileva inoltre che “scopo della ricerca è quello di delineare una visione chiara del fenomeno della violenza sessuale sulla donna in Ticino, in tutti i suoi aspetti e le sue implicazioni”, asserendo parimenti che “il risultato della ricerca potrà essere utile (…) per tutte le persone coinvolte nel difficile percorso di sostegno delle vittime (…)” (istanza 12/14.11.2003, p. 1). Chiede “(…) che la persona che sarà” da lei “incaricata (…) dell’esecuzione della ricerca sia autorizzata a consultare presso il Ministero pubblico ed il Tribunale penale cantonale gli atti degli incarti dei procedimenti concernenti reati contro l’integrità sessuale previsti dagli articoli 187 e seguenti del Codice penale svizzero commessi in danno di donne maggiorenni”, rilevando pure che “la ricerca dovrà estendersi come minimo ad un periodo di cinque anni” (istanza 12/14.11.2003, p. 2). Con scritto 24/26.11.2003 l’istante ha informato questa Camera che la persona la quale verrà incaricata per effettuare questa ricerca sarà un/una giurista e che verrà comunicato il nominativo di questa persona non appena verrà scelta (cfr. scritto 24/26.11.2003). Con ulteriore scritto 7/10.5.2004 ha trasmesso a questa Camera il nominativo ed il curriculum vitae della persona prescelta (cfr. scritto 7/10.5.2004). Con scritto 31.8/1.9.2004 l’istante ha, tra l’altro, comunicato il nominativo di una seconda giurista per la ricerca (cfr. scritto 31.8/1.9.2004).\n3. Con preavviso negativo 17/25.5.2004 il Tribunale penale cantonale (TPC) afferma di non essere in grado, per motivi pratici, “(…) di consentire la ricerca indiscriminata di sentenze nei nostri archivi”, rilevando parimenti che “mai (…) sono state concesse autorizzazioni generali relative a un numero indefinito di sentenze e/o incarti” (osservazioni 17/25.5.2004). Con osservazioni 19/21.5.2004 la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) segnala “(…) forti perplessità di fronte all’istanza in rassegna, data la delicatezza degli argomenti oggetto della prevista indagine e in particolare, tenuto conto dei limiti imposti dalla legislazione in materia di protezione dei dati e della personalità” (osservazioni 19/21.5.2004), mentre che con osservazioni 25/26.5.2004 il Ministero pubblico ritiene in particolare legittimi gli scopi perseguiti con la ricerca, rilevando che si tratta “(…) comunque di casi particolarmente delicati e riservati per cui suscita qualche perplessità, a tutela delle vittime medesime e non solo degli autori, la consegna dei loro dati e delle caratteristiche personali”, evidenziando inoltre che “purtroppo questo Ministero, a fronte delle priorità di lavoro e delle carenti risorse, non può garantire una pronta anonimizzazione dei dati” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1). Esclude però l’accesso agli incarti pendenti e a quelli “(…) oggetto di decisioni non cresciute in giudicato fra cui vanno annoverati anche gli atti d’accusa (…)”, ritenendo “(…) semmai ammissibile l’esame anonimizzato delle decisioni di merito cresciute in giudicato ritenuto che meno si comprende l’interesse per eventuali decisioni di abbandono o di non luogo a procedere nel contesto della ricerca postulata” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1)."}