che l’IVA ammonta a CHF 76.40; che interessi di mora non sono pretesi; che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'081.20; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'081.20. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: