{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-377_2005-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85957&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bca48504841a6553d78694158ab001be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2003.377"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2003.377"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2003.377"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:11", "Checksum": "af7c43bf7b5a651b944b520943e2a443", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2003.377\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali.\n\n\nche il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento all’esame dell’incarto (costituito unicamente dal rapporto di polizia giudiziaria del 27.2.2003, cfr. AI 1), ai colloqui con l’istante (eccessivi in relazione alla fattispecie) ed al dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.00 circa);\nche del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;\nche conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 8 ore e 20 minuti a CHF 100.--/ora, per complessivi CHF 834.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti di data 22.4.2003 e 16.10.2003, 20 minuti inerenti l’esame della corrispondenza di data 22.4.2003 e 16.7.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 180 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 90 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 29.9.2003, 10 minuti inerenti l’esame della sentenza e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, stralciate in particolare le prestazioni di data 7.5.2003 “c/o MP x cons. incarto” e di data 8.5.2003 “c/o MP x ritiro incarto”, tali operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 170.80, ridotte a CHF 9.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) ed a CHF 6.80 quelle postali (CHF 5.--/raccomandata e CHF 0.90/lettera semplice);\nche l’IVA ammonta a CHF 76.40;\nche interessi di mora non sono pretesi;\nche a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'081.20;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'081.20.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\n- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;\n- Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente Il segretario"}