che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA; che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'088.05, di cui CHF 1'938.05 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per indennità dipendente dal presente procedimento; che interessi di mora non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta.