che del resto le prestazioni inerenti la “pratica stranieri” non appaiono motivate in relazione al procedimento penale e la loro utilità e necessità non emerge nemmeno dagli atti, ritenuto che in sede di pubblico dibattimento l’istante si è limitato a produrre la “Directive relative à la loi sur l’asile concernant les livrets accordées aux requérants d’asile (livret N) (…)” e l’ordinanza n. 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (cfr. verbale del dibattimento 16.7.2003, p. 2); che di conseguenza tali oneri non possono essere riconosciuti;