{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-344_2005-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67869&nX40_KEY=4921992&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "47e69d161afa75024b3a7722a9be64a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:25", "Checksum": "4baf2ddad9da791fe7ebe635cc965893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 20/21.10.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamato lo scritto 3.11.2003 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera;\nrilevato che con scritto 18/20.8.2004 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 16.7.2003 dell’avv. PA 1, suddiviso in “pratica stranieri” e “pratica penale”;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreto di accusa 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “per avere, a __________ in data __________ usando inganno, fornendo al momento della sua domanda d’asilo false generalità, indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo di __________ __________ __________, __________ cittadino __________ sul permesso ‘N’ di richiedente l’asilo” (DA __________);\nche con decisione 16.7.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;\nche con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 5'006.85 per spese di patrocinio;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2003 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'006.85 [di cui CHF 4'595.-- a titolo di onorario, CHF 739.-- di spese e CHF 353.65 di IVA (doc. C)];\nche la tariffa oraria applicata, pari a 250.--/ora (cfr. dettaglio della nota professionale 16.7.2003), è conforme ai principi suesposti, rientrando nei parametri indicati;\nche – come sopra esposto – la nota professionale comprende gli oneri dipendenti dalla “pratica stranieri” e dalla “pratica penale”;\nche al proposito l’istante precisa che “(…) la presente vertenza riguardava, oltre la questione penale, anche questioni legate al diritto degli stranieri, in particolare alla valenza e alla procedura di rilascio dei documenti speciali per motivi di asilo” (istanza 20/21.10.2003, p. 3);"}