{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-338_2005-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67870&nX40_KEY=4921992&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef42ee93f43b7a36030a9a8c4e074603"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:26", "Checksum": "00797473d5a77b99394e76291574e561", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 85.70, stralciate in particolare – come sopra esposto – quelle inerenti la procedura amministrativa e la denuncia penale 7.1.2003;\nche l’IVA ammonta a CHF 73.10;\nche all’istante va quindi riconosciuto, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'033.80;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche l’istante domanda al proposito la somma di CHF 10'000.--, sostenendo in particolare che “(…) l’offesa fisica e psichica subita (…) è enorme”, che “la sua reputazione è stata letteralmente fatta a pezzi, tenuto conto che delle accuse è venuto a conoscenza tutto il Ticino” e che “a seguito del procedimento, egli è rimasto inabile al lavoro sino al 5 maggio 2003 (…) e dovrà seguire per parecchio tempo ancora cure di sostegno” (istanza 16/17.10.2003, p. 5 e 6);\nche successivamente all’inoltro della presente istanza, IS 1 è stato nuovamente riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 24.11.2003;\nche al proposito ha prodotto agli atti – tra gli altri – tre certificati medici del dott. med. __________ __________, che attesta di averlo in cura “(…) per disturbi dovuti alla sospensione seguita da procedimento penale del mese di __________” (certificato medico del 23.6.2004) nonché la decisione 13.5.2003 dell’Ufficio assicurazione invalidità, che gli ha attribuito una rendita intera d’invalidità a partire dall’1.11.2004;\nche in effetti l’accusa era oggettivamente grave, segnatamente con riferimento alla posizione occupata dall’istante quale __________;\nche certo ha arrecato pregiudizio alla sua reputazione, ritenuto nondimeno che l’attenzione della stampa – che a dire dell’istante medesimo è venuta a conoscenza del caso grazie ad una fuga di notizie “(…) da parte di chi aveva partecipato alla riunione mattutina nel corso della quale era stata decisa la sospensione” (istanza 16/17.10.2003, p. 2) – si è in particolare focalizzata sulla misura di sospensione dal lavoro decisa dal Municipio di __________, evidenziando nel contempo l’incondizionato appoggio e solidarietà espressa al docente dal Comitato dell’Assemblea dei __________ delle __________ __________;\nche del resto l’inchiesta è stata esperita velocemente, tanto è vero che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato il 15.11.2002, ovvero meno di un mese dopo la segnalazione in polizia;\nche come emerge dalle risposte rilasciate dal dott. med. __________ __________ – specialista FMH in psichiatria e psicoterapia – ad una serie di domande peritali disposte dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, IS 1 soffriva già di disturbi (portatore di disfunzione vegetativa somatoforme) che sono “(…) peggiorati dopo le false accuse e ciò non è sorprendente, in quanto questa ‘debolezza’ costituzionale, peggiora in momenti di stress” (scritto 28.4.2005 del dott. med. __________ __________), ciò che prova una certa “predisposizione costituzionale” dell’istante, ovvero una certa tendenza a reazioni gravi ed anormali in presenza di un danneggiamento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);\nche va infine considerato che il Municipio di __________ ha deciso la sua immediata sospensione __________ senza attendere l’esito della procedura penale, addirittura prima ancora che venissero sentiti gli __________ interessati;\nche si giustifica di conseguenza ammettere, a titolo di riparazione del torto morale, l’importo di CHF 500.--;\nche questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 del procuratore pubblico Rosa Item e dalla presente decisione;\nche a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 1'533.80, di cui CHF 1'033.80 per spese legali e CHF 500.-- per torto morale;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 16.10.2003 della presente istanza;"}