{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-338_2005-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67870&nX40_KEY=4921992&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef42ee93f43b7a36030a9a8c4e074603"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:26", "Checksum": "00797473d5a77b99394e76291574e561", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);\nche le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente l’interrogatorio dell’istante, delle presunte vittime, dei loro genitori, della __________ e della direttrice delle __________ (AI 10, rapporto informativo intermedio 7.11.2002);\nche la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alla posizione occupata dall’istante quale __________ – imponeva comunque la presenza di un legale fin da subito;\nche pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 1'916.95 [di cui CHF 1'570.-- a titolo di onorario (6 ore e 17 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 215.50 di spese e CHF 131.45 di IVA (doc. 1)];\nche la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 5), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche la nota professionale 16.10.2003 (doc. 1) comprende pure le prestazioni dipendenti dalla misura amministrativa di sospensione cautelativa presa dal Municipio di __________ in data 17.10.2002 e quelle dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 sporta dal qui istante di sua libera scelta contro PI 2 – all’origine della segnalazione in polizia – per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia e denuncia mendace (inc. MP __________);\nche il Municipio di __________ ha deciso autonomamente la sospensione cautelativa dell’istante, a mente dell’istante medesimo prima ancora che fosse effettuata la segnalazione in polizia (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 2) ed in ogni caso prima ancora che venissero sentiti gli allievi direttamente interessati (AI 10, rapporto informativo intermedio 7.11.2002);\nche pertanto dette spese – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – non possono essere risarcite a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;\nche nemmeno le prestazioni dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 da lui sporta contro PI 2 possono essere prese in considerazione;\nche in quel procedimento l’istante aveva veste di denunciante e non di accusato, come invece presuppongono le suddette disposizioni;\nche d’altronde questi ha sporto denuncia quando il procedimento penale aperto nei suoi confronti era già terminato (il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 è regolarmente cresciuto in giudicato), per cui non può nemmeno invocare una strategia processuale difensiva;\nche conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 3 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante (e moglie) di data 18.10.2002 e 23.10.2002, 15 minuti inerenti gli scritti di data 18.10.2002 (AI 10) e 18.11.2002 (lettera al cliente), 15 minuti inerenti l’esame del decreto di non luogo a procedere e 60 minuti inerenti la presente istanza di indennità;\n"}