{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-338_2005-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67870&nX40_KEY=4921992&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef42ee93f43b7a36030a9a8c4e074603"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:26", "Checksum": "00797473d5a77b99394e76291574e561", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.338\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (inc. NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 3.11.2003 del procuratore pubblico, che sottolinea in particolare come la formale decisione di non luogo a procedere sia intervenuta meno di un mese dopo la segnalazione in polizia, rimettendosi infine al giudizio di questa Camera;\nrilevato inoltre che con osservazioni 27/28.10.2003 PI 2 si oppone ad un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti ex art. 322 CPP, contestando inoltre l’indennità per torto morale rivendicata dall’istante;\npreso atto degli scritti 24/25.11.2003, 12/13.1.2004, 24/25.6.2004, 25/28.6.2004, 29/30.3.2005, 18/19.4.2005, 10/11.5.2005 e 20/23.5.2005 di IS 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decisione 15.11.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1, __________, in relazione a presunte molestie sessuali commesse nei confronti di alcune allieve di una __________ elementare delle scuole __________ di __________, rilevando sostanzialmente che “(…) proprio gli allievi indicati quali vittime delle molestie, hanno escluso una valenza sessuale nel gesto del maestro e che nessun altro è stato come loro testimone diretto delle ore di __________ trascorse con il docente di tale disciplina, collocando pertanto le ‘pacche’ sul sedere nel contesto di una lezione di __________, in difetto di ulteriori e contrari riscontri, non può essere attribuito a tale gesto una connotazione sessuale quantunque lo stesso, benché ritenuto dal docente ‘cameratesco’ e di prassi nello __________, appaia comunque inopportuno” (NLP __________);\nche con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 11'916.95, di cui CHF 1'916.95 per spese legali e CHF 10'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 15.11.2002;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;\nche accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);\nche l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi – dopo meno di un mese – con il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 (NLP __________);\nche lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);\nche in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;\nche la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);\nche la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);\nche è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);\nche la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;\nche in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);\nche nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);"}