che l’IVA ammonta a CHF 208.40 [al 7.5% su CHF 526.80 (per le prestazioni fino all’8.6.2000, di cui CHF 404.-- di onorario e CHF 122.80 di spese) e al 7.6% su CHF 2'221.90 (per le prestazioni successive, di cui CHF 1'958.50 di onorario e CHF 263.40 di spese)]; che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);