che con decisione 28.11.2002 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, rilevando in particolare – con riferimento all’ipotizzato reato di truffa – che non si può “(…) ragionevolmente ritenere che il Dr. IS 1 abbia tentato di trarre in inganno le fondazioni alle quali ha richiesto il doppio finanziamento” e – con riferimento all’asserito reato di falsità in documenti – che “(…) non sussistono sufficienti elementi per poter ritenere che il documento incriminato sia stato falsificato dal Dr. IS 1