{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-308_2005-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67667&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5265658949a68dde8114eb93b01c7085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:49", "Checksum": "05785208bb2a1015124a3ead4c09316a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n\nche nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);\nche nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);\nche il procedimento penale è stato aperto per i titoli di truffa (art. 146 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);\nche le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente due interrogatori dell’istante – di data 9.4.1996 (AI 2) e 8.10.2001 (AI 6) – ed il richiamo dell’incarto relativo all’inchiesta disciplinare (AI 8 e 9);\nche la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche inerenti l’accusa di truffa con oggetto la richiesta di un doppio finanziamento per il progetto di ricerca presso l’__________ – imponeva la presenza di un legale fin da subito;\nche pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 6'575.65 [di cui CHF 5'400.-- a titolo di onorario (21 ore e 36 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 711.20 di spese e CHF 464.45 di IVA (doc. B)];\nche, esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto – pur riconoscendo la particolarità della fattispecie dovuta alla posizione professionale dell’istante (cfr. istanza 24/25.9.2003, p. 3) – appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai vari colloqui (anche telefonici) con l’istante;\nche del resto la procedura penale – benché si sia protratta per oltre 6 anni e mezzo – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;\nche inoltre la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire “l’accusato prosciolto” dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto, per cui le prestazioni dipendenti dall’inchiesta disciplinare – aperta dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 17.7.1995, ovvero prima ancora di sporgere denuncia penale al Ministero pubblico – non possono essere prese in considerazione in questa sede;"}