{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-308_2005-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67667&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5265658949a68dde8114eb93b01c7085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:49", "Checksum": "05785208bb2a1015124a3ead4c09316a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 24/25.9.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 1/3.10.2003 del procuratore pubblico, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene alla qualità (o meno) di “accusato” dell’istante ed all’indennità per spese legali, rilevando inoltre che la pretesa per torto morale appare eccessiva, sproporzionata e non sufficientemente motivata (e provata);\npreso atto dello scritto 7/8.10.2003 di IS 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con risoluzione n. __________ del 17.7.1995 il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta disciplinare nei confronti dell’istante, allora responsabile del __________ presso l’__________ (__________);\nche in data 19.12.1995 la Direzione del citato istituto ha redatto all’attenzione dell’Ufficio della gestione del personale un rapporto circostanziato sull’istante;\nche sulla base di detto rapporto, con esposto 27.2.1996 il Consiglio di Stato ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per i titoli di truffa e di falsità in documenti in relazione alla richiesta di un doppio finanziamento per il progetto di ricerca denominato “__________” alla __________ ed alla __________ ed in relazione al pagamento a carico dello Stato di una fattura in realtà a carico di un ospite dell’__________ (cfr. AI 1);\nche con decisione 28.11.2002 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, rilevando in particolare – con riferimento all’ipotizzato reato di truffa – che non si può “(…) ragionevolmente ritenere che il Dr. IS 1 abbia tentato di trarre in inganno le fondazioni alle quali ha richiesto il doppio finanziamento” e – con riferimento all’asserito reato di falsità in documenti – che “(…) non sussistono sufficienti elementi per poter ritenere che il documento incriminato sia stato falsificato dal Dr. IS 1, e tantomeno che egli l’abbia utilizzato per commettere, rispettivamente tentare di commettere, una truffa in danno di terzi” (NLP __________);\nche con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 9'575.65, di cui CHF 6'575.65 per spese legali e CHF 3'000.-- a titolo di torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;\nche accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);\nche l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con il decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 (NLP __________);\nche lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);\nche in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;\nche la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);\nche la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);\nche è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);\nche la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;\nche in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);"}