furto di poca entità non avrebbe costituito una lesione dell’onore. Si impone quindi – posto come i reati in questione non siano stati oggetto di inchiesta e di decisione da parte del procuratore pubblico e come di conseguenza questa Camera non possa esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr. art. 284 CPP) – di rinviare gli atti al magistrato inquirente affinché si pronunci al proposito, ciò che permetterà all’istante di confrontarsi con le motivazioni della decisione e di valutare l’eventuale gravame, rispettivamente a questa Camera di esprimersi al proposito.