2.3. L’art. 67 CPP prevede del resto che chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica: PI 1, a prescindere dalla sua qualità di parte civile a’ sensi dell’art. 69 CPP (cfr., al proposito, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C.